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Fondo Biodiversità e foreste

Lo statuto

La tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico non possono prescindere dalla conservazione delle foreste

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, oltre che al presente statuto, l’associazione “FONDO BIODIVERSITA’ e FORESTE (FBF) (di seguito denominata Associazione).

L’Associazione ha sede in via Jannozzi 24 in comune di San Donato Milanese (Mi). L’Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale all’interno dello stesso comune deliberata del Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di:

            2.1) Tutelare le foreste esistenti quale ecosistema di riferimento, nonché la conservazione di alberi singoli con caratteristiche tali da renderli di interesse “monumentale” per dimensioni, storia, cultura, particolarità intrinseche.

            2.2) Progettare e gestire nuovi sistemi forestali su terreni non boscati, ove possibile, in connessione tra foreste già esistenti progettando e/o ampliando i corridoi ecologici; inoltre, progettare e gestire i boschi periurbani e perifluviali.

            2.3) Tutelare gli ecosistemi acquatici e terrestri contrastando le politiche e le azioni di degrado ed artificializzazione dei medesimi.

            2.4) Perseguire l’evoluzione naturale dei vari ecosistemi esistenti, mentre in casi particolari e giustificati, si potrà fare ricorso, su superfici più limitate, ad azioni di rallentamento o di evoluzione controllata delle dinamiche naturali, dove questo possa considerarsi utile alla conservazione di specie pregevoli o in rarefazione o per garantire una certa eterogeneità del paesaggio o per la conservazione di tracce di sistemi culturali/colturali meritevoli di essere conservati.

            2.5) Opporsi alle norme, leggi e regolamenti, che possano imporre interventi e piani di “gestione attiva del bosco” che possano essere ricondotti a forme coercitive di taglio e destrutturanti, allo scopo di sfruttamento commerciale. A tal riguardo, i tagli commerciali sono vietati nei terreni dell’Associazione e degli associati alla medesima, sono permessi invece, in casi particolari ed in minima quota, quelli a scopo naturalistico, sperimentale, paesaggistico e culturale, previe adeguate valutazioni.

            2.6) Opporsi all’utilizzo di biomasse forestali per la produzione di energia, in quanto non si tratta di energia sostenibile. Promuovere e favorire il concetto/processo “selvi-culturale”, in contrasto ad una visione prettamente agronomica del bosco e alla gestione del bosco esclusivamente “selvi-colturale”. persegue la giustizia climatica.

            2.7) Organizzare, sovvenzionare e partecipare a vario titolo ad attività di ricerca scientifica, compreso le relative pubblicazioni. Realizzare e/o supporto le attività di vigilanza, di sensibilizzazione, di didattica e di divulgazione delle tematiche trattate dall’Associazione.

            L’Associazione raggiungerà gli obiettivi preposti attraverso l’acquisto, il ricevimento di donazioni o altra forma di possesso dei beni immobili o di eventuali diritti di taglio e realizzando una rete di proprietari che accetterà di seguire specifici protocolli redatti appositamente.

Per il perseguimento delle già menzionate finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

  • A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • B) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • C) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • D) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L’Associazione può svolgere:

  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può attuare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività dei volontari associati. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 3 – SOCI: REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio, presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

            La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 4 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione

Nel caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o mediante p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione.

Art. 5 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
  • I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • richiamo scritto;
  • inefficacia temporanea dell’adesione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
  • inefficacia e ritiro ed esclusione dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere all’Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

La qualità di socio si perde per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro l’anno dall’inizio dell’esercizio sociale.

Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l’invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l’avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Art. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 8 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino le entrate e le spese sostenute.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Art. 9 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Art. 10 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;

Art. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.

L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, oppure a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

Art. 13 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione:
  • approva il bilancio di esercizio;
  • approva i regolamenti interni;
  • effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
  • delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  • delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
  • delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (di seguito CD) è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n. 7 (sette) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.

Art. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • deliberare il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo comune;
  • formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione, e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
  • individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
  • deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

È nei poteri del CD costituire un Comitato Scientifico con compito consultivo, per un numero massimo di cinque persone, dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

            Ha i seguenti compiti e poteri:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
  • sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell’Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci. Il Tesoriere e il Presidente operano sul conto corrente dell’associazione con firma disgiunta.

Art. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano

Art. 22 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 24 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’associazione Fondo Biodiversità e Foreste il 2023

            LA PRESIDENTE                                                                                          IL SEGRETARIO

                Valentina Venturi                                                                                                 Daniele Zavalloni